14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 sentenza n. 5609 del 6 aprile 2012
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., l’incompetenza per materia, valore o territorio, nei casi previsti dall’art. 28, cod. proc. civ., è rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 del codice di rito, la quale, nel processo ordinario, si identifica con l’udienza di trattazione della causa, e, nel processo del lavoro, corrisponde all’udienza di discussione della causa fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 cod. proc. civ. Ne consegue che, pur volendosi attribuire al concetto di “udienza” un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale [ tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale ], è comunque tardivo il rilievo dell’incompetenza per materia compiuto dal giudice dopo aver posto in essere attività [ quale, nella specie, l’ammissione e l’espletamento di una CTU ], che logicamente presuppongano l’affermazione della propria competenza.
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