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Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9316 del 9 aprile 2008

Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9316 del 9 aprile 2008

Testo massima n. 1

Pur essendo possibile eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, senza contestare l’operatività degli altri criteri di collegamento generali che discendono dalla natura e dall’oggetto della causa, in caso di inefficacia della clausola derogativa della competenza eccepita in via principale sarà necessario che il convenuto, perchè la causa non si radichi davanti allo stesso giudice adito, provveda contestualmente, ancorchè in via subordinata ed eventuale, all’indicazione dei diversi giudici ritenuti competenti in base alla disciplina processuale applicabile in relazione al tipo di domanda formulata, rispetto alla quale potrà sortire la sua efficacia la dichiarazione di adesione dell’attore ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ.

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