14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 5725 del 7 marzo 2013
Testo massima n. 1
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta – alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva – della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. [ contestazione da compiersi adducendo l’inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda ] comporta l’incompletezza dell’eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
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