14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4078 del 16 aprile 1991
Testo massima n. 1
La competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali, nonostante la sua non esatta inquadrabilità nel paradigma del primo e terzo comma dell’art. 38 c.p.c., è inderogabile; pertanto, una volta che sia stata eccepita l’incompetenza per territorio del giudice adito, rientra nel potere-dovere del medesimo l’identificazione del giudice territorialmente competente [ ancorché diverso da quello indicato da chi ha sollevato l’eccezione o dalle altre parti ], essendo in contrario irrilevante che l’attore abbia aderito all’eccezione sollevata dal convenuto o che quest’ultimo abbia posto in essere una [ inamissibile ] rinuncia all’eccezione già ritualmente proposta.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]