14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 347 del 14 gennaio 2000
Testo massima n. 1
L’obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone è solidale, non cumulativa, e perciò non sussiste litisconsorzio necessario passivo tra costoro. Pertanto l’eccezione di incompetenza territoriale formulata da magistrati convenuti per la responsabilità civile, è inefficace nei confronti dei componenti del medesimo collegio giudicante non costituitisi, con la conseguenza che il giudizio contro questi ultimi può proseguire dinanzi al giudice adito dall’attore, mentre nei confronti degli eccipienti dinanzi al giudice dichiarato competente per territorio.
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Testo massima n. 2
La proposizione cumulativa di cause contro più soggetti non è sufficiente a costituire un vincolo di connessione tra le stesse — né rileva che vi sia una mera connessione probatoria tra i comportamenti agli stessi attribuiti — a tal fine essendo invece necessario che le cause siano connesse per l’oggetto o per il titolo. Pertanto, in caso di azioni risarcitorie proposte da uno stesso soggetto contro lo Stato ai sensi dell’art. 2 legge 13 aprile 1988, n. 117 e contro il magistrato ai sensi dell’art. 13 della stessa legge, poiché la prima è fondata sul comportamento doloso o gravemente colposo posto in essere dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, e la seconda sulla commissione, da parte del medesimo e nell’esercizio delle sue funzioni, di un fatto costituente reato, le relative cause non sono connesse e il giudice, inderogabilmente competente per territorio, ai sensi dell’art. 4 della suddetta legge, per la prima azione, può legittimamente separarla dalla seconda per deciderla e rimettere la decisione su quest’ultima al giudice competente per territorio, secondo le regole ordinarie.
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