Cass. civ. n. 10685 del 22 luglio 2002

Testo massima n. 1


Costituisce eccezione nuova e come tale inammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353/1990, l'eccezione di usucapione che, essendo riconducibile al tema della prescrizione del diritto, non è fra quelle rilevabili d'ufficio.

Testo massima n. 2


È tardiva l'eccezione d'incompetenza per valore del giudice adito, sollevata per la prima volta con l'atto di appello dal convenuto anche nell'ipotesi in cui la natura petitoria dell'azione proposta dall'attore sia stata affermata - come tale - soltanto con la sentenza di primo grado.

Normativa correlata