14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4021 del 21 marzo 2001
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 4 della legge n. 353 del 1990, l’incompetenza per materia [ alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. ] deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne consegue che, qualora l’incompetenza, da qualunque causa dipendente, non sia eccepita o rilevata alla prima udienza di trattazione, non può più esserlo nel successivo corso del processo, neppure se in relazione alla natura della controversia [ nella specie, in materia di locazione ] si debba disporre il mutamento del rito da ordinario a speciale; infatti, il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi, spostando il termine per l’eccezione o per il rilievo.
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