14 Mag Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 4284 del 21 febbraio 2013
Testo massima n. 1
Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività “iure imperii” lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l’umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello “jus cogens” deroghi al principio dell’immunità giurisdizionale degli Stati. [ Nella specie, le S.U., in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dato applicazione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aja del 3 febbraio 2012 – la cui immediata efficacia nei giudizi è stata riconosciuta anche dall’art. 3, comma 1, della legge n. 5 del 2013, sopravvenuta tra la decisione ed il deposito della sentenza – che aveva disatteso il pregresso orientamento delle medesime Sezioni Unite ].
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