14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21934 del 29 agosto 2008
Testo massima n. 1
La controversia promossa da un consumatore per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente alla asserita illegittima pubblicizzazione, durante una trasmissione televisiva concernente una partita di calcio, di una rivista sportiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, giacché essa non è un organo giurisdizionale, ma un’autorità amministrativa, sicché non è configurabile una questione di giurisdizione in relazione ai poteri inibitori ad essa riconosciuti dall’ordinamento [ dapprima, D.L.vo n. 74 del 1992 e, successivamente, D.L.vo n. 206 del 2005 ]
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