14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 18327 del 6 agosto 2010
Testo massima n. 1
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di contributi in favore dei consorzi di bonifica spetta al giudice amministrativo [ che, in materia è fornito di giurisdizione di merito ], ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima, mentre è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui si contesti l’esistenza di tale potere, sia sotto il profilo dell’investitura dell’ente impositore, sia sotto il profilo dell’inclusione del soggetto, fra quelli tenuti alla contribuzione, in quanto in queste ipotesi la domanda è diretta a tutelare il diritto soggettivo dello stesso a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge.
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