Cass. civ. n. 24687 del 6 dicembre 2010

Sezione Unite

Testo massima n. 1


In caso di cessione volontaria di bene immobile assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, anche nel vigore dell'art. 34, comma 3, lettera b), del d.l.vo n. 80 del 1998 (sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), in relazione a tutte le controversie concernenti non solo il pagamento ma anche di riliquidazione o integrazione dell'indennità concordata, a norma dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, in quanto le relative domande si fondano sul diritto soggettivo all'indennizzo per la perdita del bene che trova immediata tutela nello speciale modello procedimentale previsto da detta normativa, che non lascia margine di discrezionalità alla P.A. Nè, d'altra parte, la procedura di cessione volontaria, in considerazione del suo carattere vincolato rispetto ai parametri legali, è assumibile agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento le cui controversie, a norma dell'art. 11, commi 1 e 5, della legge n. 241 del 1990, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Testo massima n. 2


La cessione volontaria degli immobili assoggettati ad espropriazione rappresenta un modo tipico di chiusura del procedimento di esproprio, secondo modalità ritenute necessarie dalla legge in forza di una relazione legale e predeterminata di alternatività della cessione volontaria rispetto al decreto ablatorio, e non già di mera "sostituzione" di questo che ne consenta l'inquadramento tra gli accordi sostitutivi di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 1: questi ultimi accordi, infatti, sono liberi nell'an e nel quomodo, a differenza degli accordi espropriativi che sono, invece, liberi soltanto nell'an.

Normativa correlata