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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 67 del 23 febbraio 2001

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 67 del 23 febbraio 2001

Testo massima n. 1

In tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimento di rilascio dell’alloggio che l’ente proprietario assuma occupato senza titolo, l’opposizione dell’intimato è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio. Pertanto, ove l’opponente alleghi il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente assegnatario [ nella specie per esserne nipote, discendente diretto, convivente al momento del decesso ], deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la domanda non incide sul procedimento pubblicistico di assegnazione, ma mira a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela una posizione di diretto soggettivo di cui occorre soltanto riscontrare la fondatezza nel merito.

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