14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 127 del 21 marzo 2001
Testo massima n. 1
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario – ai sensi dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E – la controversia che abbia ad oggetto pretese patrimoniali nei confronti della P.A. per il soddisfacimento di ragioni creditorie attinenti a corrispettivi e rimborsi relativi ad un pubblico servizio [ consistente, nella specie, nella gestione di un impianto di dissalazione dell’acqua marina ed esplicantesi nella ricerca, nell’apprestamento, nell’accumulo e nella successiva distribuzione agli utenti dell’acqua destinata agli usi civili ed industriali, secondo la disciplina di cui alla legge reg. Sicilia 15 novembre 1982, n. 134 ] affidato ad una società. [ Fattispecie nella quale è stata ritenuta ininfluente la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata sia dall’art. 33 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000, sia dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – che ha sostituito il testo originario dell’art. 33 citato -, in quanto entrato in vigore [ il 10 agosto 2000 ] successivamente alla proposizione della domanda, e quindi non rilevante, ex art. 5 c.p.c., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata ].
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