Cass. pen. n. 2144 del 20 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sospensione condizionale della pena - Violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. - Causa ostativa nota al giudice d’appello non investito dell’impugnazione del pubblico ministero - Revoca in fase esecutiva - Illegittimità - Ragioni.
È illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.