14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 17461 del 1 agosto 2006
Testo massima n. 1
In relazione al bene-salute è individuabile un «nucleo essenziale» in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di queste ultime e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute – anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione – la domanda diretta ad ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta all’autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili – anche attraverso un’opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate – la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario. [ Nella specie, le S.U., sulla scorta del complessivo principio enunciato, hanno cassato con rinvio l’impugnata sentenza, siccome non adeguatamente motivata – con riferimento alla domanda diretta alla declaratoria del diritto a parcheggiare lungo un determinato viale proposta da alcuni privati per poter accedere al centro medico ivi situato onde usufruire delle cure necessarie come emodializzati – in ordine alla configurabilità o meno, in relazione alla formulata istanza, di un concreto danno alla salute e alla possibile individuazione di soluzioni alternative per la tutelabilità dell’avanzata richiesta ].
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Testo massima n. 2
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata. L’applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l’apprezzamento di elementi che attengono anche al merito [ con la conseguenza che la Corte di cassazione è in materia anche giudice del fatto ] ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis.
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