14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4654 del 23 maggio 1990
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 556 c.c. l’ammontare della quota disponibile si determina dapprima formando la massa di tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, indi detraendone i debiti, in riferimento allo stesso momento, ossia al tempo della morte, sia per la determinazione del valore dei beni relitti [ attivo ] che per la determinazione dell’entità dei debiti [ passivo ], sì da pervenire una volta effettuata la detrazione ad un dato omogeneo [ attivo contrassegnante il relictum ], cui sommare il donatum, senza che sia più concepibile una rivalutazione e/o una liquidazione di interessi sull’eventuale credito del legittimario verso l’asse ereditario.
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