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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2588 del 22 febbraio 2002

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2588 del 22 febbraio 2002

Testo massima n. 1

Il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l’atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale.

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