14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6585 del 24 marzo 2006
Testo massima n. 1
Nel vigente sistema di diritto internazionale privato [ legge 31 maggio 1995, n. 218 ] – essendo venuto meno, a seguito dell’abrogazione dell’art. 4 c.p.c., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell’ambito della giurisdizione del giudice italiano – assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero. Tale criterio generale di determinazione della competenza non incontra deroghe in materia di trasporto internazionale su strada cui si applica la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 [ resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621 ] che, all’articolo 31, prevede che: «per tutte le controversie, l’attore può adire, oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il trasporto».
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