14 Mag Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 25875 del 27 ottobre 2008
Testo massima n. 1
Con riferimento all’azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell’unico professionista straniero: a ] in applicazione dell’art. 6 della Convenzione di Lugano [ legge n. 198 del 1992 ], interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia [ Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003 ], in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio [ vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica ], trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell’incarico; b ] in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità [ spettante allo stesso giudice ex art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995 ], con conseguente attrazione della prima nell’orbita della seconda.
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