14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2478 del 27 marzo 1990
Testo massima n. 1
L’inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, è stabilita a tutela dell’interesse della controparte, con la conseguenza che essa non è più opponibile se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa è sancita, anziché eccepire la tardività e inammissibilità della domanda, abbia invece accettato il contraddittorio su di essa o esplicitamente ovvero anche tacitamente, mediante un comportamento processuale incompatibile con la volontà di opporsi all’ingresso della domanda riconvenzionale.
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