Cass. civ. n. 13057 del 9 settembre 2002

Testo massima n. 1


La domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un credito nei confronti del fallito e proposta nell'ambito di un giudizio promosso dal Fallimento per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, non solo non comporta il trasferimento dell'intera causa avanti al giudice della verifica dello stato passivo, ma è improponibile, attesa l'esclusività del rito per essa previsto a fini pubblicistici.

Normativa correlata