14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13057 del 9 settembre 2002
Posted at 17:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
La domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un credito nei confronti del fallito e proposta nell’ambito di un giudizio promosso dal Fallimento per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, non solo non comporta il trasferimento dell’intera causa avanti al giudice della verifica dello stato passivo, ma è improponibile, attesa l’esclusività del rito per essa previsto a fini pubblicistici.
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