Cass. civ. n. 6520 del 19 marzo 2007

Testo massima n. 1


Al giudice di pace non è consentita l'applicazione dell'art. 36 c.p.c., e cioè separare una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perché l'art. 40, settimo comma, c.p.c. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest'ultimo tutta la causa, e perciò sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.

Testo massima n. 2


La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale «dal titolo dedotto in giudizio dall'attore», che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta. (Nella specie, la Suprema Corte ha affermato la competenza del tribunale a conoscere, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., della domanda di adempimento di un contratto di locazione di due piazzole di campeggio, originariamente proposta innanzi al giudice di pace, e della domanda riconvenzionale di pagamento del canone di locazione delle piazzole sulla base del medesimo contratto e di pagamento di alcuni servizi connessi).

Normativa correlata