14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9662 del 24 luglio 2000
Posted at 17:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
In difetto di espressa richiesta di una delle parti del giudizio, il giudice non può disporre, nella sentenza, la compensazione della somma al cui pagamento abbia condannato una parte in favore dell’altra, con altra somma dovuta alla prima dalla seconda per effetto della medesima decisione.
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