14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4542 del 26 agosto 1985
Testo massima n. 1
La facoltà del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali che siano strumentali per la decisione di merito, costituendone indispensabili presupposti logici-giuridici, viene meno, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., quando [ a parte l’ipotesi prevista dall’art. 3 c.p.p. ] sulla questione pregiudiziale, per legge o per effetto di domanda all’uopo proposta da una delle parti in giudizio, che a ciò abbia un effettivo interesse, sia richiesta una pronuncia con efficacia di cosa giudicata, nel qual caso, ove tale pronuncia non possa essere resa dal giudice della causa pregiudicata [ il che si verifica, in particolare, quando tale causa e quella pregiudicante pendano in gradi diversi ], il pericolo della contraddittorietà dei giudicati può essere evitato solo mediante l’istituto della sospensione necessaria di cui all’art. 295 citato.
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