Cass. civ. n. 21332 del 30 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Fatti secondari - Distinzione dai fatti principali - Deduzione - Preclusione - Termine.


In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8525 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6