14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2874 del 26 febbraio 2002
Posted at 17:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il foro convenzionale può ritenersi esclusivo quando vi sia una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
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