Cass. civ. n. 21264 del 30 luglio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Annullamento della sentenza di primo grado in appello - Contestuale adozione di un'identica statuizione di merito - Effetti - Caducazione del titolo esecutivo - Mera trasformazione del titolo - Esclusione.


La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15363 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.