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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18208 del 3 luglio 2008

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18208 del 3 luglio 2008

Testo massima n. 1

Se, nel corso del giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, quest’ultimo venga posto in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio che sia stato interrotto a causa della liquidazione coatta deve essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore, il quale deve necessariamente partecipare al giudizio, mentre non è sufficiente la riassunzione nei soli confronti dell’impresa designata.

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