14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 603 del 22 gennaio 1998
Testo massima n. 1
L’art. 937 c.c. [ norma che disciplina i diritti del proprietario di materiali impiegati su suolo altrui ], non richiede — diversamente dall’art. 936 c.c. — che il costruttore su suolo non proprio — e perciò terzo rispetto al proprietario degli uni e dell’altro — non sia legato da alcun rapporto con quest’ultimo, tant’è invece che il terzo comma prevede la pattuizione di un prezzo con il costruttore; pertanto il proprietario di materiali con cui un appaltatore ha eseguito una costruzione su suolo altrui, se vuole, entro sei mesi chiederne la separazione, ha l’onere di rivendicarli [ art. 948 c.c. ], nei confronti del proprietario del suolo, in un giudizio di cognizione — ovvero in riconvenzionale nell’opposizione alla consegna, instaurata dal proprietario del suolo — non essendo all’uopo sufficiente notificargli il titolo esecutivo per la consegna, ottenuto nei confronti del costruttore.
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