Cass. pen. n. 2121 del 17 novembre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione per delinquere aggravata dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso - Delitto di cui all'art. 604-bis cod. pen. - Differenze - Indicazione - Rapporto di specialità - Esclusione.


Integra il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla circostanza di cui all'art. 604-ter cod. pen. la condotta di chi si associa, attraverso una struttura dotata di organizzazione e stabilità, al fine di commettere condotte penalmente rilevanti con finalità di discriminazione, mentre integra il delitto di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen. la partecipazione ad un organismo, anche privo di un minimo di organizzazione e di stabilità, che sia caratterizzato, quale elemento costitutivo del gruppo, dalla propaganda discriminatoria e dall'istigazione e incitamento a commettere atti discriminatori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicazione del criterio di specialità, in quanto il confronto strutturale tra le due fattispecie astratte e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle portano a non ravvisare la sussistenza di un rapporto di continenza tra le norme).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 3808 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 604 bis com. 2
Cod. Pen. art. 604 ter
Cod. Pen. art. 15