Cass. civ. n. 8027 del 6 agosto 1990

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare è competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto), la competenza in ordine all'istanza di determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del trasferimento del lavoratore, e del suo diritto alla reintegrazione nel posto originariamente occupato, spetta al pretore del luogo in cui tale posto è ubicato, essendo al riguardo irrilevante l'organizzazione interna dell'ente datore di lavoro.