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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1841 del 18 marzo 1986

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1841 del 18 marzo 1986

Testo massima n. 1

Con riguardo all’occupazione di porzione del fondo altrui con la costruzione di edificio e per il caso che non ricorrano le condizioni stabilite dall’art. 938 c.c. per l’accessione invertita, il diritto del proprietario del fondo stesso di chiedere la demolizione della parte di costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione della suddetta porzione, va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto di proprietà, in quanto in tal caso non sono applicabili le limitazioni allo ius tollendi del proprietario del suolo previste dai commi quarto e quinto dell’art. 936 c.c., trattandosi di disposizioni che si riferiscono alla diversa ipotesi delle opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui, e che trovano giustificazione nella astratta idoneità dell’opera, strutturalmente autonoma, ad arrecare un effettivo incremento di valore al fondo cui accede, e nell’esigenza di evitare che il proprietario di quest’ultimo, ove non intenda rimuovere l’opera dello stesso costruttore, possa conseguire un arricchimento ingiustificato mediante la ritenzione di essa.

Testo massima n. 2

Le limitazioni allo ius tollendi del proprietario del suolo previste dai commi quarto e quinto dell’art. 936 c.c. [ nei casi di scienza e mancata opposizione del proprietario, di buona fede del costruttore e di decorso di sei mesi dalla notizia dell’incorporazione ] non incidono sulla proprietà dell’opera, la quale appartiene al medesimo in forza del principio generale sancito dall’art. 934 c.c., ma soltanto sulla sua facoltà di scelta tra l’esercizio dello ius tollendi a spese del terzo costruttore e la ritenzione dell’opera con l’obbligo di pagare il valore dei materiali e il prezzo della manodopera, oppure l’aumento di valore recato al fondo. Conseguentemente, il proprietario del suolo, pur rimanendo definitivamente obbligato a ritenere l’opera e a eseguire suddetti pagamenti, può sempre provvedere a sue spese alla demolizione dell’opera, esercitando la facoltà di disporre della cosa, a lui spettante quale proprietario.

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