14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9495 del 19 luglio 2000
Testo massima n. 1
Foro territorialmente competente nella procedura di espropriazione forzata presso terzi, relativamente ai crediti per prestazioni pensionistiche del soggetto esecutato nei confronti di un ente pubblico previdenziale, è esclusivamente quello dell’ubicazione dell’ufficio competente per l’erogazione della pensione [ e non, neanche in via alternativa, quello della sede legale dell’ente ], in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, interpretato alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1994, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 3 del medesimo decreto. [ Fattispecie relativa a pignoramento di credito pensionistico di ex dipendente di un’Unità sanitaria locale nei confronti dell’Inpdap, subentrato al Ministero del Tesoro, Direzione generale Istituti di previdenza – Cpdel ].
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