14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11180 del 7 maggio 2008
Testo massima n. 1
Quando si procede ad esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c. di un credito derivante da rapporto di lavoro intrattenuto con un concessionario di un pubblico servizio [ nel caso di specie la società Poste Italiane, derivante dalla trasformazione dell’Ente Poste Italiane ], il giudice dell’esecuzione competente per territorio va individuato in via esclusiva e non alternativa rispetto a quello della sede del concessionario nel tribunale del luogo ove trovasi l’ufficio della società da cui il debitore dipende, dovendosi applicare la regola desumibile dagli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, da leggere alla luce della sentenza n. 231 del 1994 della Corte costituzionale.
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