Cass. civ. n. 11385 del 17 giugno 2004

Testo massima n. 1


Nei casi in cui la Pubblica Amministrazione è convenuta, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, dovendo ritenersi che, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante ruoli, tale è il giudice nella cui circoscrizione si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.