14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13796 del 22 luglio 2004
Testo massima n. 1
In caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in quanto proposta contro l’amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur quando, per la presenza in giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici.
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