14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2273 del 4 febbraio 2005
Testo massima n. 1
In tema di opere eseguite dal terzo con materiali propri su suolo altrui, l’espressione «il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera» contenuta nel secondo comma dell’art. 936 c.c. va interpretata come riferentesi a tutte le voci di spesa oggettivamente necessarie per l’esecuzione dell’opera [ nel tempo e nel luogo in cui i lavori vennero eseguiti ] a prescindere dai prezzi effettivamente pagati; e quindi come riferentesi non solo all’oggettivo valore di mercato, al tempo dell’esecuzione, delle due voci espressamente previste [ materiali e mano d’opera ], ma anche delle spese di progettazione tecnica necessaria per la costruzione delle opere trattenute, nonchè al corrispettivo dovuto all’impresa che ha eseguito i lavori, anche se quest’ultimo non sia stato materialmente erogato, perchè il terzo era titolare dell’impresa che ha eseguito le fabbriche con i propri capitali e la propria organizzazione.
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