14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 30035 del 29 dicembre 2011
Testo massima n. 1
Le particolari disposizioni in materia di foro erariale [ artt. 25 c.p.c. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 ] e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell’Avvocatura dello Stato [ art. 11 del citato regio decreto ] si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un’Amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell’Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato. [ Fattispecie relativa alla Cassa per il Mezzogiorno ].
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