14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 2265 del 16 febbraio 2012
Testo massima n. 1
Nelle cause in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, qualora l’obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, ai sensi degli artt. 6 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e 25 cod. proc. civ., il “forum delicti” concorre, in via alternativa, con il “forum destinatae solutionis”, da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica [ art. 54 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 ], e cioè il luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato.
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