14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8657 del 13 aprile 2006
Testo massima n. 1
In tema di accessione, l’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 936 c.c. dal proprietario del suolo al terzo che sullo stesso abbia realizzato opere e costruzioni con materiali propri costituisce debito di valore, sia che si determini in relazione all’incremento arrecato al fondo sia che abbia riguardo al valore dei materiali e al prezzo della mano d’opera; pertanto il relativo importo, riferito all’epoca dell’incorporazione, deve essere rivalutato alla data della liquidazione.
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Testo massima n. 2
Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore [ nella specie l’indennità dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore ] non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall’occupante, costituisce onere del creditore — al fine di evitare la formazione del giudicato interno — gravare con impugnazione incidentale tale mancata attribuzione, ancorché non motivata, a nulla rilevando che la controparte abbia a sua volta rimesso in discussione, con l’appello principale, la qualificazione e la misura dell’indennità medesima, atteso che i negati interessi, pur costituendo una componente del credito azionato, sono tuttavia suscettibili di una propria precisa individualità, concettuale e contabile, nell’ambito della globale valutazione rimessa al giudice, sia nell’ipotesi di cui all’art. 1150 che in quella di cui all’art. 936 c.c.
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