14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 22306 del 26 ottobre 2011
Testo massima n. 1
In tema di competenza territoriale, per cause “tra coeredi” ai sensi dell’art. 22, primo comma, n. 1, c.p.c. devono intendersi non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualità di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione. [ Nella specie, la S.C. ha escluso l’applicabilità del “forum hereditatis” in relazione a controversia, avente ad oggetto la restituzione di spese sostenute per la manutenzione di un immobile, intrapresa da due fratelli che erano divenuti unici proprietari “pro indiviso” del bene, già caduto in successione, soltanto a seguito di transazione intercorsa con gli altri coeredi ].
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