Cass. civ. n. 3672 del 9 agosto 1989
Testo massima n. 1
A seguito della riforma tributaria, che ha abolito le imposte sul reddito dominicale dei terreni e dei fabbricati, l'ultima parte del primo comma dell'art. 21 c.p.c. va letto nel senso che «qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile» dovendosi ritenere abrogato il riferimento alla competenza del giudice nella cui circoscrizione è compresa la parte di immobile soggetta a maggiore tributo verso lo Stato.