14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 465 del 18 gennaio 1991
Testo massima n. 1
Ai fini della competenza territoriale in ordine alla domanda di riscatto di un fondo agrario ex art. 8 della L. n. 590 del 1965, trattandosi non di un’azione reale ma di un’azione personale ad rem, non può trovare applicazione l’art. 21 c.p.c., ma sono applicabili gli artt. 18 e 20, con la conseguenza che, sussistendo più fori competenti ai sensi dei citati articoli [ rispettivamente Foro Generale, Foro del Contratto e Forum executionis ], il convenuto è tenuto a contestare nella prima risposta, a norma dell’art. 38 c.p.c., la non ricorrenza di tutti gli anzidetti criteri, onde evitare che la competenza per territorio resti radicata presso il giudice adito sotto il profilo non contestato.
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