Cass. civ. n. 4973 del 19 luglio 1983
Testo massima n. 1
Agli effetti dell'art. 20 c.p.c., nel caso in cui venga proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, per obbligazione dedotta in giudizio deve intendersi l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta, e non già quella derivata, sostitutiva della precedente.