14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7507 del 22 maggio 2002
Testo massima n. 1
Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, ecc. dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali [ per le quali sia applicabile il forum rei sitae ], ma di carattere personale, in quanto basate sull’obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., sia di quelli dell’art. 20 c.p.c. Pertanto, qualora si chieda l’accertamento della nullità del contratto di mediazione e l’inesistenza, in capo al mediatore, del diritto a percepire la provvigione [ con conseguente condanna dello stesso a restituire la somma ricevuta a tale titolo ] occorre far riferimento, in via alternativa, o al luogo in cui è stato concluso il contratto di mediazione o a quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuto l’obbligo di pagare la provvigione stessa [ se dovuta ].
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