Cass. civ. n. 21053 del 27 luglio 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE Obbligazioni pecuniarie - Adempimento mediante consegna di un assegno circolare - Estinzione immediata dell'obbligazione - Configurabilità - Fondamento - Rischio di inconvertibilità del titolo - Permanenza a carico del debitore.
In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1182
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82
Cod. Civ. art. 1197 com. 1