Cass. civ. n. 11974 del 18 novembre 1995

Testo massima n. 1


Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie avvocato), per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.