14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18906 del 20 settembre 2004
Testo massima n. 1
L’obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti previsto dall’art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l’evento. [ Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all’errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato ].
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