Cass. civ. n. 16417 del 14 luglio 2009

Testo massima n. 1


Nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione. Ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c.