14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10817 del 8 giugno 2004
Testo massima n. 1
In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore [ o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada ] verso il danneggiato ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato [ se questi esercita l’azione riconosciutagli dall’art. 18 dalla legge n. 990 del 1969 decorso il termine di cui all’art. 22 ], ha natura pecuniaria [ debito di valuta ] e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante-assicurato, perché l’iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell’assicuratore. Ne consegue che il giudice, nel liquidare l’indennizzo al danneggiato, deve sì considerare che il debito del danneggiante assicurato è di valore, perché questi risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ma deve calcolarne l’ammontare pur sempre nei limiti del massimale.
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Testo massima n. 2
La responsabilità ultramassimale dell’assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell’assicuratore nell’adempiere al suo obbligo di risarcire il danno; ne consegue che essa non può ritenersi contenuta implicitamente nella domanda che il danneggiato propone nei confronti dell’assicurazione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, ma deve essere formulata separatamente e tempestivamente, altrimenti soggiace alle preclusioni processuali stabilite, in primo e in secondo grado, per le domande nuove, ed il giudice che la prende in considerazione nonostante l’intervenuta preclusione incorre nel vizio di ultrapetizione.
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